In copertina Casa Laura, donata al FAI da Luigi Anton e Nera Laura, nel 2001.
Ho visto il FAI come un alchimista di bellezza: versa nel suo crogiuolo quel che noi gli diamo e ne trae gioia per gli occhi e la mente di tutti. Non è una cosa meravigliosa? Perciò ho versato qualcosa anch’io nel suo crogiuolo. E vivo più contento.
È possibile donare in vita un immobile o un insieme di beni immobili come la propria abitazione, un negozio, un box o dei terreni perché siano venduti o messi a reddito dal FAI. Otterremo così risorse preziose da destinare a restauri o ai fini istituzionali.
Si può donare anche un bene mobile o un insieme di beni mobili come un quadro, una collezione o arredi per consentire che siano venduti destinando il contributo ricavato a progetti di restauro oppure perché possano talvolta trovare idonea collocazione in un Bene del FAI.
Per le donazioni di beni immobili o di beni mobili di grande valore è prevista la forma dell’atto pubblico, cioè dell’atto stipulato davanti al notaio.
Se il bene mobile è di modico valore è sufficiente una scrittura privata che attesti la donazione.
Le donazioni, le eredità e i lasciti a favore della Fondazione sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, nonché dalle imposte ipotecaria e catastale, in quanto il FAI è iscritto tra gli Enti del Terzo settore, ai quali si applica l’esenzione prevista dall’art. 82, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117. Pertanto il valore del tuo lascito o della tua donazione verrà interamente destinato alle finalità istituzionali.


