Ho visto il FAI come un alchimista di bellezza: versa nel suo crogiuolo quel che noi gli diamo e ne trae gioia per gli occhi e la mente di tutti. Non è una cosa meravigliosa? Perciò ho versato qualcosa anch’io nel suo crogiuolo. E vivo più contento.
E' possibile donare un bene immobile (casa, terreni...) o un bene mobile (oggetti, arredi, collezioni...) e scegliere di destinare la donazione a un Bene FAI specifico o consentire al FAI di destinare il contributo laddove è più necessario. Nel caso di donazioni di beni immobili o di beni mobili di grande valore è prevista la forma dell'atto pubblico.
Se il bene è di modico valore è sufficiente una scrittura privata che attesti la donazione.
Gli atti di donazione e successione effettuati a favore del FAI non sono soggetti ad alcuna imposta (art.3 D.Lgs.346/1990 modificato dalla L.383/2001). Le agevolazioni fiscali per i contributi in denaro sono previste nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – DPR 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dal D.Lgs.344/2003) e nel Decreto Legge 14.3.05 n.35, convertito in legge n. 80 il 14.05.05.