Suoli agricoli: la Puglia permette nuovo consumo di suolo

Suoli agricoli: la Puglia permette nuovo consumo di suolo

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Suoli agricoli: la Puglia permette nuovo consumo di suolo
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01 dicembre 2021

Una crepa nella recente normativa in materia urbanistica in Puglia apre alla possibilità di consumare suoli agricoli per nuove costruzioni. Il FAI lancia l’allarme.

In Puglia, lo scorso 9 novembre, nelle pieghe della nuova legge regionale in materia urbanistica - legge di modifica alla normativa nr. 56 del 1980 e di altre norme del 2001 e del 2021* - è stato inserito un emendamento che, in contrasto con gli obiettivi del piano paesaggistico regionale, permette di costruire nuovi edifici su suoli agricoli.

Il suolo è una risorsa non rinnovabile che stiamo perdendo su scala globale a un ritmo insostenibile. I suoli agricoli, in particolare, sono una risorsa basilare per lo sviluppo dell’economia e per i caratteri identitari del paesaggio: un bene comune da tutelare con la massima attenzione. Il suolo è fondamentale, grazie alla sua capacità di assorbire CO2, per mitigare il riscaldamento globale e svolge anche una funzione importante contro il dissesto idrogeologico. In Puglia, con la nuova norma, si potrà consumare nuovo suolo, proprio quello più prezioso, oggi destinato all’agricoltura. Tra l’altro, questo sta avvenendo in una regione con un comparto agro-alimentare tra i più importanti e sviluppati del Paese.

«Il 9 novembre scorso, nei giorni in cui alla Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite - Cop26 di Glasgow, con l’apporto decisivo dell’Italia, si assumevano impegni per limitare, entro il 2030, la perdita di suolo, il Consiglio Regionale pugliese ha approvato una legge che va in direzione opposta», scrive Saverio Russo, Presidente Regionale del FAI Puglia - che ha lanciato l’allarme dalle colonne del “Corriere del Mezzogiorno”. La Puglia è al terzo posto in Italia - stando ai dati dell’ultimo rapporto di ISPRA - dopo Lombardia e Veneto, nella classifica delle Regioni che registrano il più alto tasso di crescita di suolo cementificato: 1.100 ettari persi in due anni, che si sono aggiunti ai quasi 158 mila ettari, quasi 1.600 chilometri quadrati, di suolo agricolo e naturale pugliese già perduto.

Con questa nuova norma, la densità edilizia massima concessa sui territori a destinazione agricola, viene moltiplicata oltre tre volte, passando da 0,03 a 0,1 metri cubi per metro quadro. Viene consentito, infatti, non solo l’ampliamento di edifici già esistenti, ma la realizzazione di nuovi laddove “necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio di attività agricola, ivi comprese le attività connesse”. Un pretesto questo che potrebbe portare a usi impropri del territorio agricolo: residenziali, commerciali o ricettivi; aggravati dalla conseguente necessità di nuove infrastrutture di servizio. Un vecchio vizio, che speravamo dimenticato e che – contrariamente a quanto si pensa – pesa negativamente anche sulle finanze dei comuni nel medio lungo periodo, essendo loro a farsi carico dei costi delle infrastrutture necessarie.

La Puglia ha scelto di permettere nuovo consumo di suolo anziché favorire il recupero dell’ampio patrimonio edilizio abbandonato nelle campagne. Paradossalmente, proprio quando dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) arriveranno fondi per sostenere l’agricoltura italiana, nella sua tipicità, identità e verso un modello ecologicamente sostenibile.

Il FAI si appella al Consiglio dei Ministri affinché impugni la norma della Regione Puglia*, per gli evidenti profili di incostituzionalità. Questi emergono, infatti, nel mancato rispetto di quanto previsto dalla legge urbanistica nazionale 1150/1942, come integrata dalla legge nazionale 765/1967, a sua volta integrata dal DM 1444/1968, che fissa tra l’altro i limiti di densità edilizia nelle zone agricole. Inoltre, si evidenziano palesi contraddizioni rispetto a quanto regolato dal Piano paesaggistico regionale, co-pianificato con il Ministero della Cultura.

* Si tratta delle Legge regionale: “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee”

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