Il FAI entra nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore

Il FAI entra nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore

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Il FAI entra nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore
Focus

18 maggio 2022

Davide Usai: «La Riforma del Terzo Settore rappresenta un passaggio decisivo per lo sviluppo del non profit in Italia, a livello istituzionale ma anche culturale. Un punto importante per il FAI che da sempre incarna la funzione di mediazione tra pubblico e privato secondo l’articolo 118 della Costituzione».

Il 28 febbraio 2022 il FAI ha ottenuto il riconoscimento di Ente del Terzo Settore (ETS) attraverso l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Un risultato che contribuisce a rafforzare il ruolo della Fondazione quale autorevole referente istituzionale nel campo della tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale del nostro Paese. Ne parliamo con il Direttore Generale FAI, Davide Usai:

«La Riforma del Terzo Settore rappresenta un passaggio decisivo per lo sviluppo del non profit in Italia, a livello istituzionale ma anche culturale. La Riforma trova la sua prima attuazione nel Codice del Terzo Settore, entrato in vigore con Decreto legislativo nel luglio 2017, che norma in un unico testo tutte le tipologie di organizzazioni senza scopo di lucro, ora denominate Enti del Terzo Settore (ETS), riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale – dall’associazionismo, al volontariato, alla cultura del dono – e promuovendone la messa in rete e lo sviluppo, anche economico. Un passo epocale per il consolidamento di un settore decisivo per il progresso della società civile».

Perché un Registro Unico?

«Per la prima volta, un panorama estremamente frastagliato come quello degli enti che operano nell’ambito del non profit e dell’impresa sociale viene ridisciplinato sotto un unico complesso normativo civilistico e fiscale che ne uniforma e delimita il perimetro, elencando innanzitutto le organizzazioni che ne fanno parte attraverso lo strumento del RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (diventato operativo dal 23/11/2021). Il Registro definisce e razionalizza secondo precisi criteri i settori delle attività di interesse generale dei singoli iscritti, vale a dire quelle finalità stabilite dai rispettivi statuti o atti costitutivi che vengono perseguiti grazie a forme di azione volontaria e gratuita, di promozione sociale, di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, sempre e comunque senza scopi di lucro».

La Riforma pare incoraggiare anche le relazioni tra pubblico e privato come mai è stato fatto prima. È così?

«Proprio così. La Riforma afferma il valore del Terzo settore quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, indirizzata a finalità civiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Un punto importante per il FAI che da sempre incarna questa funzione di mediazione tra pubblico e privato attuando nel concreto quanto già enunciato dall’articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà. La Riforma riconosce e incoraggia questo ruolo “ponte” degli Enti del Terzo settore, indicandoli come interlocutori credibili e competenti della Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale sia territoriale. Una svolta per le relazioni tra i due settori, che la Riforma denomina alleati, uniti dal medesimo intento di realizzare l’interesse generale e rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione».

Quali sono le altre novità introdotte dalla Riforma?

«Premetto che l'intervento legislativo non è stato ancora completato e che la Riforma definirà il riordino della disciplina tributaria a favore degli enti del Terzo settore e la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a un ETS. A oggi, è definita una maggiore detrazione o deduzione sull’Irpef per le donazioni a favore degli Enti non profit e un credito d’imposta più favorevole sulle erogazioni effettuate da persone fisiche e da enti e società a favore degli ETS, per il sostegno dei progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati che potranno così essere destinati allo svolgimento di attività di interesse generale, specifiche degli enti. Questo è un aspetto centrale per il FAI, proprio in considerazione della natura della sua missione.
L’istituto del cinque per mille viene riformulato e razionalizzato, con lo scopo anche di rendere fruibili agli enti in un minor lasso di tempo (da due anni a uno) le quote assegnate dai contribuenti.
Il Codice, inoltre, norma la figura del volontario come colui che svolge attività in favore del bene comune e della comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo spontaneo e gratuito. Gli ETS sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
In tema di Governance, il Codice prevede l’istituzione di un Organo di Controllo che garantisca trasparenza e si occupi di vigilare sull’assetto organizzativo, sull’operato e sulla corretta tenuta dell’amministrazione».

Quindi, a fronte di nuovi benefici, quali sono gli obblighi previsti per gli ETS?

«La normativa pone un forte vincolo in termini di informazione e relativa pubblicazione di tutte le attività, sia quelle prettamente legate alla missione della singola organizzazione sia quelle più spiccatamente amministrative. Sebbene il FAI sia già molto attivo su questo fronte, tutto ciò contribuirà a rafforzare il legame e la fiducia di donatori e i volontari.
Sempre in tema di trasparenza, il RUNTS è pubblico e accessibile a tutti in modalità telematica e prevede l’obbligo di depositare annualmente il Bilancio sociale, redatto secondo precise linee guida. Analogamente, sono previste linee guida per la rendicontazione delle raccolte pubbliche occasionali di fondi e di tutte le collaborazioni con la Pubblica Amministrazione.
Il FAI da sempre si fonda sui principi di sussidiarietà e trasparenza, pertanto questa riforma va nella direzione già da noi intrapresa».

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