Contributo libero in denaro o in natura
È deducibile nel limite del 10% del reddito d’impresa e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14 D.L.35/05, convertito in L.80/05).
Contributo libero in denaro
È deducibile nel limite 2% del reddito d’impresa (art.100, comma 2, lett.a) T.U.I.R.).
Contributo destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali e alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali
È totalmente deducibile dal reddito d’impresa (art.100, comma 2 lett.m) T.U.I.R.).
Tale norma non stabilisce limitazione all’importo deducibile, ma se l’ammontare totale delle erogazioni liberali in denaro supera la somma annuale prefissata dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, il beneficiario (FAI) è chiamato a pagare il 37% della differenza tra la somma ricevuta e la quota assegnata.
Le imprese che effettuano queste erogazioni liberali devono comunicarle entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate riportando le seguenti indicazioni:
Contributo destinato per l’acquisto, la manutenzione, la protezione, il restauro di beni vincolati ecc.
È totalmente deducibile, previa approvazione e controllo del progetto da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art.100 comma 2, lett.f) T.U.I.R.).
Contributo destinato esclusivamente ai beni culturali di proprietà pubblica in gestione al FAI:
E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% per le donazioni in denaro finalizzate a interventi di manutenzione, protezione e restauro (Art Bonus - D.L. 83/2014).