09 luglio 2014
Ferma la richiesta ai relatori della riforma costituzionale, il vicepresidente del Senato Calderoli e la presidente della I Commissione del Senato Finocchiaro, di 19 associazioni ambientaliste, tra cui il FAI, di ritirare l'emendamento 26.100 all'articolo 117 della Costituzione, che provocherebbe grande confusione nel riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi e che inciderebbe anche sul concetto unitario di tutela espresso dall'art. 9 della Costituzione.
La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, obiettivo primario del delicato processo di riforma costituzionale in atto per quanto riguarda la revisione del Titolo V, rischierebbe, infatti, di essere maldestramente confuso dall'emendamento in questione. La chiara dizione originaria del ddl costituzionale - secondo cui lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo” – verrebbe sostituita dalla più confusa formulazione che affiderebbe allo stato la competenza esclusiva oltre che in materia di “tutela dei beni culturali e paesaggistici” anche su non chiare “disposizioni generali e comuni su ambiente ed ecosistema”. Una formulazione fortemente peggiorativa perché:
1) la natura non precisata delle “disposizioni generali e comuni” può solo alimentare oltremodo il conflitto, già elevato, tra lo Stato e le Regioni di fronte alla Corte costituzionale 2) rischia di spezzare quell'unicum che deriva direttamente dall'art. 9 della Costituzione tra patrimonio culturale e ambiente, come più volte ribadito nella giurisprudenza costituzionale.
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