Ischia: no al condono generalizzato

Ischia: no al condono generalizzato

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Ischia: no al condono generalizzato
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11 ottobre 2018

Il FAI, insieme a LIPU, TCI - Touring Club Italiano e WWF Italia, ha inviato a tutti i Capigruppo parlamentari un commento al DL 28 settembre 2018 n. 109 (AC 1209) di cui oggi scadono i termini per la presentazione delle proposte di emendamento.

All’interno del decreto legge dedicato alla ricostruzione a Genova, dopo il tragico crollo del ponte Morandi lo scorso agosto, sono state introdotte anche diposizioni riguardanti interventi nei Comuni dell’Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017 (Capo III, artt. 17 – 25, del DL 109/2018) e su queste, le associazioni hanno posto la loro attenzione.

Cosa contiene il Capo III del DL 109/2018

I passaggi più significativi sono l’art. 17, che prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario per la ricostruzione, assistenza delle popolazioni e ripresa economica nei territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola d’Ischia; mentre l’articolo 25 stabilisce che nei predetti Comuni si istituisca una procedura d’urgenza con la convocazione di apposite conferenze di servizi per assicurare, entro il termine di sei mesi, la conclusione dei procedimenti di esame delle istanze di condono edilizio pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, presentate ai sensi delle leggi per le sanatorie del 1985, del 1994 e del 2003.

Il sisma del 2017 a Ischia: alcuni aspetti da ricordare

Nel loro documento FAI, LIPU, TCI e WWF ricordano come il terremoto, che ha avuto come epicentro Casamicciola Terme del 2017, ha colpito l'isola d'Ischia il 21 agosto 2017 con una magnitudo di 4.0. La scossa ha provocato il crollo di numerose case e ha portato a un bilancio di 2 vittime e 42 feriti e 2600 sfollati. Data la modesta entità dell’evento sismico che colpì l’isola di Ischia, sorsero subito dubbi sulla qualità dei materiali di costruzione e su quanto avesse inciso il pesante e diffuso fenomeno dell’abusivismo che assume dimensioni particolarmente preoccupanti nell’isola di Ischia. Bisogna ricordare, infatti, che sono oltre 600 le case abusive che dovrebbero essere abbattute e 27mila le domande di condono edilizio ancora all’esame dai Comuni dell’Isola. Angelo Borrelli, che fece un primo sopralluogo sull’isola il giorno dopo la scossa di terremoto, poco tempo dopo essere diventato numero uno della Protezione civile, dichiarò sulle pagine del Messaggero: “C'è un discorso di specificità dell'isola d'Ischia che è in area vulcanica. Quello che però ho potuto vedere è che molte costruzioni sono realizzate con materiali scadenti che non corrispondono alla normativa vigente: per questo alcuni palazzi sono crollati o rimasti danneggiati”. Secondo Borrelli il legame tra abusivismo e crolli, escluso dagli amministratori locali, può esistere: non è un legame necessario, perché “può esserci una costruzione abusiva fatta bene e una costruzione che rispetta le norme di legge fatta male. Bisogna vedere come sono realizzate, come sono fatti gli edifici.”

FAI, LIPU, TCI e WWF: la misura non apra le porte a un condono generalizzato!

Vista la diffusione dell’abusivismo edilizio nell’Isola, la mole enorme delle istanze che dovrebbero essere esaminate in così poco tempo e l’incertezza richiamata sulla stessa qualità costruttiva del patrimonio edilizio autorizzato ai sensi di legge, FAI, LIPU, TCI e WWF ritengono che molti passaggi del testo del decreto legge debbano essere modificati per garantire che non si compia una sanatoria generalizzata. E’ necessario, oggi, intervenire nella ricostruzione con l’obiettivo di affermare la legalità e di accrescere la sicurezza del territorio, a partire dalla necessaria garanzia che non vengano concessi condoni e contributi illegittimi, ovvero in presenza di un ordine di demolizione o ripristino stabilito dal giudice penale. Il problema dell’esecuzione penale grava su migliaia di immobili abusivi situati nell’isola di Ischia.

Le associazioni sottolineano che in alcun modo la certificazione di idoneità sismica e nemmeno la certificazione di idoneità statica - introdotta nel 1985 – (ammesso che siano presenti) possono sostituire un nuovo collaudo statico, essenziale per accertare la nuova agibilità degli edifici. Questa certificazione deve essere compiuta da un professionista con specifica e comprovata competenza, che sia iscritto all’albo da almeno 10 anni.

FAI, LIPU, TCI e WWF chiedono che l’idoneità sismica - introdotta con l’art. 35 della legge n. 47/1985 - debba essere concessa solo in presenza di una certificazione di idoneità statica ai sensi delle norme vigenti e che questa documentazione debba essere necessariamente allegata alla domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria di costruzioni abusive. Nella norma è, inoltre, necessario chiarire e rendere esplicito che nessun contributo può essere concesso per immobili oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.

Altri passaggi del testo normativo su cui hanno posto l’attenzione FAI, LIPU, TCI e WWF riguardano per esempio la prevista possibilità di delocalizzazione urbana di edifici non più agibili. FAI, LIPU, TCI e WWF ricordano come questo approccio sia molto discutibile, in particolare nei centri e nei nuclei storici. Come è avvenuto in molti casi, ad esempio dopo il sisma nel centro Italia, dove per alcuni edifici situati nel centro storico dichiarati non agibili e per i quali gli interventi di consolidamento risultano onerosi, si è deciso per nuove costruzioni delocalizzate, con gravi ripercussioni sullo spopolamento e perdita della vitalità del centro storico.

Leggi le osservazioni e richieste di emendamento di FAI, LIPU, TCI e WWF Italia al decreto legge 28 settembre 2018 n. 109 (AC N. 1209)

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