Consumo di suolo: osservazioni e speranze del FAI

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Consumo di suolo: osservazioni e speranze del FAI
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11 maggio 2016

La legge sul contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato finalmente, dopo 4 anni, è approdata al dibattito parlamentare avviando, così, un primo passaggio decisivo per la tutela di questo bene comune.

Il FAI vuole tenere alta l'attenzione sul tema del consumo di suolo. Dagli anni '60 ad oggi la superficie urbanizzata in Italia è cresciuta del 146%: un dato allarmante soprattutto se confrontato con il tasso di crescita della popolazione degli ultimi decenni, pari al 17%. Una speculazione edilizia che il FAI denuncia da anni e che rischia di compromettere il terreno in modo irreversibile: basti pensare che servono 500 anni per generare 2,5 cm di nuovo suolo fertile.

Al voto la legge sul consumo di suolo

Si è finalmente compiuto un passo decisivo: il primo passaggio alla Camera sulla legge nazionale per la tutela del suolo. Il primo testo in materia di contenimento del consumo di suolo e di tutela dei suoli agricoli risale in realtà al 2012, ma da allora ha subito molti cambiamenti e diverse riscritture e si è, sostanzialmente, arenato. Solo nel mese scorso è approdato al dibattito parlamentare e giovedì 12 maggio è stato approvato alla Camera dei Deputati per poi passare al Senato.

La posizione del FAI

Consapevole che il suolo è un bene comune e una risorsa non rinnovabile, fonte di cibo, filtro e riserva d'acqua, sede della biodiversità, deposito di memoria e fondamento del paesaggio naturale e umano, il FAI auspica che l'Italia si doti di una legge su questo tema fondamentale. La Fondazione chiede però che il testa venga migliorato durante il passaggio al Senato.

  • Alla finalità della legge (suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile), all'allineamento con le definizioni internazionali, all'introduzione del principio del limite e all'adozione dell'obiettivo europeo che impone il consumo zero al 2050
  • All'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana senza consumo di nuovo suolo.
  • Al divieto di utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente.
  • Alla “banca dati” del patrimonio edilizio inutilizzato e al registro dei Comuni virtuosi.

NO

  • All'equiparazione a fini di calcolo compensativo tra suolo agricolo naturale e seminaturale e suolo de-impermeabilizzato.
  • A norme transitorie che fanno salvi i piani attuativi “adottati” o solo “presentati” prima dell'entrata in vigore della legge.
  • All'esclusione delle opere strategiche di interesse nazionale dalla misurazione del consumo di suolo.
  • A definizioni ambigue di suolo, superficie agricola e impermeabilizzazione In particolare sulle definizioni, relativamente all'Art. 2 il FAI chiede:

a) per "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole naturali e seminaturali in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione**NO, perché la qualità di un suolo fertile non è equiparabile a quella di un suolo de-impermeabilizzato o rigenerato.

b) per "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionali, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e rigenerazione.**NO, perché un suolo agricolo, naturale o seminaturale, non cambia la sua natura se è destinato alla realizzazione di un'opera strategica.

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola*, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuto alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale.**NO, perché l'impermabilizzazione di un suolo, anche se finalizzata all'attività agricola, ne cambia irrimediabilmente la natura.

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